venerdì 16 maggio 2008

PROFILO PROFESSIONALE DEGLI INFERMIERI Decreto 14 settembre 1994, n. 739


Articolo 1
1 - E' individuata la figura professionale dell'infermiere con il seguente profilo: l'infermiere è
l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione
all'albo professionale èresponsabile dell'assistenza generale infermieristica.
2 - L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura
tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie,
l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria.
3 - L'infermiere:
a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività;
b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i
relativi obiettivi;
c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;
d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;
e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di
supporto;
g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e
nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale.
4 - L'infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre
direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.
5 - La formazione infermieristica post-base per la pratica specialistica è intesa a fornire agli
infermieri di assistenza generale delle conoscenze cliniche avanzate e delle capacità che
permettano loro di fornire specifiche prestazioni infermieristiche nelle seguenti aree:
a) sanità pubblica: infermiere di sanità pubblica;
b) pediatria: infermiere pediatrico;
c) salute mentale-psichiatria: infermiere psichiatrico;
d) geriatria: infermiere geriatrico;
e) area critica: infermiere di area critica.
6 - In relazione a motivate esigenze emergenti dal Servizio sanitario nazionale, potranno
essere individuate, con decreto del ministero della Sanità, ulteriori aree richiedenti una
formazione complementare specifica.
7 - Il percorso formativo viene definito con decreto del ministero della Sanità e si conclude
con il rilascio di un attestato di formazione specialistica che costituisce titolo preferenziale per
l'esercizio delle funzioni specifiche nelle diverse aree, dopo il superamento di apposite prove
valutative. La natura preferenziale del titolo è strettamente legata alla sussistenza di obiettive
necessità del servizio e recede in presenza di mutate condizioni di fatto.
Articolo 2
1 - Il diploma universitario di infermiere, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del
Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, abilita all’esercizio della
professione, previa iscrizione al relativo Albo professionale.
Articolo 3
1 - Con decreto del ministro della Sanità di concerto con il ministro dell'Università e della
Ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al
precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'articolo 2 ai
fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.