venerdì 22 agosto 2008

L’operatore socio sanitario e la documentazione informativa

L’operatore socio sanitario può documentare le attività che svolge?

La risposta alla domanda verrà formulata seguendo un percorso a tappe per chiarire in premessa i principi della responsabilità civile di tipo contrattuale ed extracontrattuale, dalle norme che guidano il rapporto tra infermiere e personale di supporto per giungere ad affrontare il tema della documentazione di attività infermieristiche da parte di personale di supporto.

In senso generale la Responsabilità può essere definita come la capacità e dovere di rispondere del proprio operato; in particolare la responsabilità professionale è l'insieme degli obblighi e doveri giuridici e morali di colui che è chiamato a rispondere in prima persona di un fatto o di un atto compiuto nell'esercizio delle proprie funzioni con piena autonomia decisionale.

Trattando il tema della responsabilità civile è necessario sapere che è una branca del diritto privato che si occupa della tutela degli interessi privati e della reintegrazione del diritto leso; l'elemento peculiare è infatti il risarcimento del danno che solitamente viene valutato in termini economici.

La responsabilità civile che si può configurare è sia di tipo contrattuale che extracontrattuale o aquiliana.
La responsabilità extracontrattuale si configura in relazione all'articolo 2043 del Codice Civile (cc) che recita: “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Il danno è una lesione di interesse che il soggetto subisce in conseguenza dell'altrui fatto ingiusto, suscettibile di una valutazione economica. Il danno risarcibile: emergente (diminuzione patrimoniale) o lucro cessante (mancato guadagno).
“Testo n°9638/2000 Corte Cassazione – Gli infermieri, così come i medici sono portatori di una posizione di GARANZIA nei confronti dei pazienti loro affidati ed hanno il preciso dovere di eseguire prontamente tutte le disposizioni necessarie alla tutela della salute dei malati”.
La posizione di garanzia è contrassegnata dal dovere giuridico incombente al soggetto, di provvedere alla tutela di un certo bene giuridico contro qualsivoglia pericolo atto a minacciarne l'integrità.
Dalla titolarità di tale posizione scaturisce l'obbligo per l'infermiere di attivarsi e di fare il tutto il possibile per la salvaguardia dell'interesse tutelato (la salute) ogni volta che egli percepisca il pericolo in cui il paziente versa, ma ciò senza che sia necessaria la previsione normativa volta a definire il contenuto della condotta dovuta, che viceversa sarà dettato dalle circostanze del singolo caso.
La posizione di Garanzia trova fondamento:
-nell'art. 2 della Costituzione, che ispirandosi al principio personalistico o del rispetto della persona umana nella sua totalità, esige nel riconoscere i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità, l'adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale;
-nell'art. 32 della Costituzione si esalta il diritto alla salute e quindi alla integrità psico-fisica e che ha condizionato e condiziona tra l'altro la stessa legislazione sanitaria;
-l'articolo 1 della Legge 833 del 1978 che istituisce il Servizio Sanitario Nazionale che è la completa ripetizione del dettato del 1°comma dell'articolo 32 della Costituzione;
-legge 251 del 2000 “Disciplina delle professioni sanitarie ….. Art. 1 Gli operatori delle professioni sanitarie……svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguarda delle salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell'assistenza”.
La responsabilità contrattuale si instaura quando ricorre la violazione di obblighi, il soggetto (in questo caso il professionista) non ha fatto ciò a cui era tenuto in forza di un precedente vincolo giuridico. Nell'ambito della responsabilità contrattuale in ambito sanitario si richiama il dictum di Cassazione 589 del 22 gennaio 1999 secondo cui:
-“Rapporto contrattuale di fatto o da contatto sociale” in cui si ammette che le obbligazione possano sorgere da rapporti contrattuali di fatto, nei casi in cui taluni soggetti entrano in contatto, senza che tale contatto riproduca le note ipotesi negoziali, e pur tuttavia ad esso si ricollegano obblighi di comportamento di varia natura, diretti e indiretti a garantire che siano tutelati gli interessi che sono emersi o sono esposti a pericolo in occasione del contatto sociale”;
-“La pur confermata assenza di un contratto, e quindi di un obbligo di prestazione in capo al sanitario dipendente nei confronti del paziente, non è in grado di neutralizzare la professionalità che qualifica ab origine l'opera di quest'ultimo, e che si traduce in obblighi di comportamento nei confronti di chi su tale professionalità ha fatto affidamento, entrando in “contatto” con lui”;
-“La responsabilità dell'ente gestore del servizio ospedaliero e quella del sanitario dipendente entrambe hanno radice nell'esecuzione non diligente o errata della prestazione sanitaria da parte del sanitario, per cui accertata la stessa, risulta contestualmente accertata la responsabilità a contenuto contrattuale di entrambi”
In particolare per quanto riguarda la responsabilità contrattuale come guida nell'integrazione del personale di supporto nelle attività infermieristiche negli articoli del Codice Civile:
Articolo 1228 Responsabilità per fatto degli ausiliari. Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro .
Articolo 2232 Esecuzione dell'Opera. Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti ed ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione.

Nel “contatto sociale” che si realizza l'utente si affida all'infermiere per l'assistenza generale infermieristica ed è l'infermiere che in forza del disposto del profilo (DM 739/94) per l'espletamento delle sue funzioni si avvale, ove necessario, del personale di supporto.
Ove necessario, indica la discrezionalità dell'infermiere in relazione alla complessità organizzativa e clinica nell'avvalersi del personale di supporto nel realizzare attività di assistenza generale.
In particolare secondo il Codice Deontologico dell'Infermiere:
- 4. Rapporti con la persona assistita 4.2 L'infermiere ascolta, informa, coinvolge la persona e valuta con la stessa i bisogni assistenziali, anche al fine di esplicitare il livello di assistenza garantito e consentire all'assistito di esprimere le proprie scelte;
- 4.7 L'infermiere garantisce la continuità assistenziale anche attraverso l'efficace gestione degli strumenti informativi;
- 5. Rapporti professionali con colleghi e altri operatori
-5.1 L'infermiere collabora con i colleghi e gli altri operatori, di cui riconosce e rispetta lo specifico apporto all'interno dell'èquipe. Nell'ambito delle proprie conoscenze, esperienze e ruolo professionale contribuisce allo sviluppo delle competenze assistenziali.
Rimanendo in tema di responsabilità contrattuale chi svolge funzioni di coordinamento ha l'obbligo/dovere di presidiare le attività di integrazione organizzativa e professionale del personale di supporto nelle attività infermieristiche provvedendo:
-esplicitare nell'unità operativa le attività che svolge il personale di supporto nell'ambito dell'assistenza generale infermieristica (il principio di garanzia fa si che sia obbligatorio fornire l'informazione su chi si prende cura dell'assistito nell'unità operativa, il personale infermieristico si avvale del personale di supporto nelle attività di…… e nelle stesso modo il principio di autonomia dell'utente);
-valutare il processo di inserimento all'interno dell'èquipe del personale di supporto in quanto le attività in collaborazione di assistenza possono essere affidate all'operatore socio sanitario solo se ne è accertata la formazione, addestramento, abilità ed esperienza nell'esecuzione;
-accertare (verificare che venga eseguita) l'integrazione nell'assistenza affinché non vi siano attribuzioni inopportune di attività;
In relazione alla possibilità che l'Operatore Socio Sanitario possa documentare l'attività svolta è opportuno fare un'analisi delle norme che ne disciplinano il profilo e la formazione edil contratto collettivo nazionale.

L'Accordo Conferenza Stato Regioni del 22 Febbraio 2001 “Disciplina del Profilo Professionale di Operatore Socio Sanitario e relativo ordinamento didattico” poi la Deliberazione Giunta Regionale n°986 del 5/06/01“Attuazione delle linee guida di cui alla delibera di Giunta Regionale 1404/200 e recepimento dell'Accordo sancito in Conferenza Stato Regioni in relazione al profilo di OSS e approvazione del modello regionale di formazione iniziale per il conseguimento della qualifica di OSS” indicano all'interno della formazione iniziale:
Modulo di Base Obiettivi:
-Utilizzare i principali strumenti informativi di base in relazione alle diverse funzioni dell'attività professionale e sapersi orientare nell'offerta formativa e lavorativa;
Modulo Professionalizzante Obiettivi:
-Riconoscere e classificare i bisogni e interpretare le problematiche assistenziali in relazione alle principali caratteristiche dell'utente o in situazioni di pericolo;
-Identificare tutti gli elementi necessari alla pianificazione dell'assistenza, collaborando con le diverse figure professionali preposte per la presa in carico del caso;
-Riconoscere le principali alterazioni delle funzioni vitali, al fine di attivare altre competenze e/o utilizzare tecniche comuni di primo intervento
Area di Attività “Presa in carico del caso”
UFC 1.01 Raccogliere dati sull'assistito utili per la definizione del piano di intervento, anche utilizzando strumenti informativi specifici
Competenze:
-Leggere e saper compilare gli strumenti informativi specifici per rappresentare i dati raccolti, per quanto di propria competenza
-Organizzare la rilevazione dei dati e l'osservazione finalizzata
-Individuare, riconoscere e selezionare i dati significativi
-Codificare i dati e le informazioni in modo chiaro e sintetico
Area di Attività “Realizzazione di attività operative di assistenza di base”
Competenze:
-Assistere l'utente nella mobilità
-Assistere nella preparazione e assunzione di cibi
-Assistere nell'igiene personale
Area di Attività “Realizzazione di semplici operazioni in collaborazione con il personale sanitario a supporto dell'assistenza diretta”
Competenze:
-Effettuare semplici medicazioni o cambio delle stesse, secondo protocollo assegnato, e supportare il personale competente nelle prestazioni sanitarie quando richiesto;
-In sostituzione e appoggio dei familiari e su indicazione del personale preposto, aiutare per la corretta assunzione di farmaci prescritti e per il corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso, nonché aiutare nelle preparazione alle prestazioni sanitarie, secondo quanto richiesto dal contesto operativo
-Rilevare la pressione arteriosa, la temperatura corporea e utilizzare l'apparecchio aerosol
-Assistere nelle escrezioni
-Controllare i caratteri fisiopatologici degli escreti
-Osservare, riconoscere e riferire alcuni dei più comuni sintomi di allarme che l'utente può presentare;
-Utilizzare specifici protocolli per mantenere la sicurezza dell'utente, riducendo al massimo il rischio

Code contrattuali contenute nel contratto integrativo del 2001 del comparto sanità,categoria Bs:
“ OSS svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario in servizi di tipo socioassistenziale e sociosanitario residenziale e non residenziale, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente. Svolge la sua attività su indicazione – ciascuna secondo le proprie competenze – dagli operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria ea quella sociale, ed in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale……..”

A conclusione dell'analisi è possibile indicare le seguenti linee comportamentali:

a) L'assegnazione di compiti di assistenza diretta e l'accertamento dell'esecuzione degli stessi da parte del personale di supporto è responsabilità dell'infermiere. Assegnazione e accertamento dell'esecuzione del compito affidato significano:
-fornire direttive e spiegazioni chiare su come il compito deve essere realizzato;
-monitorare l'esecuzione del compito per assicurare l'adesione agli standard qualitativo assistenziali definiti dalle procedure e dalla legislazione;
-valutare se intervenire rispetto all'esecuzione del compito;
-assicurare una documentazione sullo svolgimento del compito;

b) L'agire dell'infermiere, in relazione al personale di supporto, si configura con la prescrizione dell'atto. Come decisione in senso autonomo nel far eseguire quell'atto in relazione ad una valutazione delle complessità assistenziale e organizzativa (strutturale, ambientale, logistica e di risorse a disposizione sia in senso strumentale che umane).

c)L'operato del personale di supportosi configura secondo tre modalità:
-Esecuzione di compiti rivolti all'ambiente (per esempio sistemazione di biancheria);
-Collaborazione in attività rivolte all'utente/paziente con prescrizione e partecipazione diretta dell'infermiere;
-Esecuzione di attività rivolte all'utente/paziente con prescrizione dell'infermiere e sotto il suo controllo.

Pertanto, ribadita la responsabilità dell'infermiere nell'assegnazione e accertamento delle attività svolte dal personale di supporto, l'attestazione delle attività effettuate dal personale Oss rivolte all'utente, per cui non sia prevista la partecipazione diretta dell'infermiere, deve seguire le regole sotto indicate:

-del risultato delle attività di natura alberghiera prescritte dall'infermiere (supporto nella mobilità, aiuto nell'igiene, sostegno e supporto nell'alimentazione,sostengo e supporto nell'eliminazione intestinale e urinaria)deve esserne attestata l'esecuzione da parte del personale di supporto negli strumenti informativi in uso nel contesto organizzativo;

-del risultato delle attività di assistenza diretta prescritte dall'infermiere (raccolta escreti e secreti, osservazione ferite/lesioni da decubito, piccole medicazioni, rilevazione parametri antropometrici, utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso) deve esserne attestata l'esecuzione da parte del personale OSS sugli strumenti informativi in uso ed a sua volta “validato” con firma da parte dell'infermiere. La validità giuridica del dato porta a conclusione il processo di prescrizione e di controllo.

Scarica un esempio di modello di scheda alberghiera per documentare parte attività personale di supporto: mod_scheda_alb.xls.


Dr.ssa Rosa Gaudio e Dr. Cristiano Pelati