domenica 30 novembre 2008

RIFORMA COMPARTO SANITA'


EFFETTO BRUNETTA

-40% LE ASSENZE DI MALATTIA
NEGLI OSPEDALI MILANESI



I principali provvedimenti della riforma per il comparto sanità e gli organismi e gli Enti ad esso legato.


Riconoscere e premiare il merito; ridefinire diritti e doveri del dipendente pubblico, restituendo dignità e prestigio a questo ruolo e consentendo di sanzionare chi lo svilisce con un comportamento scorretto. E ancora, rivalutare il ruolo del dirigente pubblico e potenziare la funzionalità delle amministrazioni attraverso la contrattazione collettiva e integrative, anche al fine di riorganizzare i luoghi di lavoro secondo modelli ad alta performance.

Queste le linee direttrici della riforma del pubblico impiego elaborata dal ministro della Funzione Pubblica Renato Brunetta. Quali saranno gli effetti è difficile dirlo, eppure i dati raccolti in quattro grandi ospedali milanesi possono significare già qualcosa: nei mesi di luglio-agosto (cioè nel periodo di annuncio della riforma) le assenze per malattia di medici, infermieri e amministrativi sono scese in media del 40% rispetto allo scorso anno.

Nel dettaglio, il calo è stato del 37% al Policlinico, del 35% al Fatebenefratelli, del 41% al San Carlo e al Niguarda.


Stop alla pioggia di collaborazioni e consulenze.

Introdotte disposizioni volte a razionalizzarne e limitarne l’utilizzo nelle Pubbliche Amministrazioni. Per prima cosa, l’amministrazione dovrà avere accertato prima l’impossibilità oggettiva di utilizzare personale interno. L’incarico dovrà essere temporaneo, la persona

altamente qualificata, il luogo, l’oggetto e il compenso della collaborazione stabiliti preventivamente.

(Le consulenze sono costate nel solo 2006 oltre 1,3 miliardi di euro!)


Controlli severi su incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi. Vengono rafforzati i poteri dell’ispettorato del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di controllo, in collaborazione con la Guardia di Finanza e altri servizi ispettivi.


Limitazione al lavoro flessibile. Viene limitato ad esigenze temporanee ed eccezionali il ricorso a contratti di lavoro flessibile nelle Pubbliche Amministrazioni. Per i dirigenti che violeranno le norme saranno previste sanzioni.


Riduzione delle assenze per malattia. Introdotte misure sia sul trattamento economico che sul controllo e la certificazione. Ddopo il secondo evento di malattia nell’anno solare l’assenza dovrà essere giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica. Si potranno inoltre disporre visite di controllo dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 20 anche nei giorni festivi.


Più controllo della spesa per la contrattazione integrativa.

Le Pubbliche Amministrazioni dovranno effetuare il rendiconto

annuale della spesa per la contrattazione integrativa e trasmetterla

alla Corte dei Conti. Le relazioni saranno pubblicate sui siti del

ministero dell’Economia e della Funzione Pubblica.


Aumento della mobilità dei dipendenti pubblici. Diventa più facile trasferire i dipendenti pubblici in caso di trasferimento delle funzioni. In caso di reiterato rifiuto (due volte in cinque anni) il dipendente sarà collocato in cassa integrazione.


“Operazione trasparenza”. Ogni Amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curriculum vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici dei suoi dirigenti. Dovranno essere pubblicati anche i tassi di assenza del personale.


Tempi nel procedimento: chi ritarda paga. Viene introdotto l’obbligo di concludere il procedimento entro il termine di 30 giorni (contro i 90 stabiliti dalla normativa vigente).

In caso di inosservanza dolosa o colposa, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a un indennizzo del danno, indipendentemente dalla spettanza del beneficio derivante dal provvedimento richiesto. Oltre a questo indennizzo a forfait il cittadino può chiedere alla Pubblica Amministrazione anche il risarcimento integrale del danno subìto, di cui deve però provare l’entità e la quantificazione. Il dirigente diventa un garante delle procedure previste a carico dell’amministrazione.


Concorsi solo su base territoriale. L’obiettivo è quello di eliminare le disparità tra Nord e Sud del Paese.


Mobilità delle funzioni e uso ottimale degli edifici pubblici. Si introduce la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di cedere l’esercizio temporaneo di funzioni ad altri soggetti pubblici o privati, nonché di consentire l’utilizzo dei propri edifici per lo svolgimento di attività diverse

da quelle istituzionali.


Diffusione online dei livelli di qualità.

Per consentire ai cittadini di conoscere i servizi offerti con livelli di qualità più elevata, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a pubblicare sul proprio sito Internet le migliori prassi realizzate nonché gli indicatori dei tempi medi di pagamento

e dei tempi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi.


Nuove tutele dell’utente dei servizi pubblici. Introdotti strumenti volti a promuovere la risoluzione non giurisdizionale delle controversie sorte con gli utenti.


Valutazione del personale. Le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate a predisporre annualmente e a pubblicare su Internet gli indicatori di produttività e i misuratori della qualità del rendimento del loro personale.


Organismi di controllo della valutazione. I criteri di nomina dei nuclei di valutazione di ogni singola Amministrazione saranno riformati seguendo tre principi fondamentali:

1) elevata professionalità dei componenti;

2) estensione della valutazione a tutti i dipendenti;

3) autonomia piena della valutazione.


Merito e premialità. Verranno concessi premi legati alla produttività, anche del singolo dipendente. Le progressioni economiche saranno conseguite solo attraverso prove selettive e non più prevalentemente per anzianità. Le progressioni di carriera (giuridiche) potranno avvenire solo ed esclusivamente tramite concorso pubblico. Saranno inoltre premiati i dipendenti (dirigenti e non) coinvolti in progetti innovativi.


Sanzioni disciplinari e responsabilità. Verranno semplificate le fasi dei procedimenti disciplinari. Sarà possibile licenziare il dipendente sottoposto a un procedimento penale, anche prima della comunicazione di una sua eventuale condanna.


Lotta ai fannulloni. Sarà possibile licenziare il dipendente

pubblico per scarso rendimento, per la falsificazione di attestat idi presenza falsi e per la presentazione di certificati medici falsi.


Sanzioni per imedici mendaci. Potrà essere sanzionato o addirittura licenziato il medico dipendente pubblico che abbia concorso alla falsificazione di certificati di malattia o che abbia violato i canoni di ordinaria diligenza nell’accertamento della patologia.


Riforma della dirigenza. È previsto un accesso alla dirigenza generale di primo livello tramite concorso e non più per nomina politica. Il lavoro dei dirigenti verrà valutato anche in relazione alle risorse assegnate. Il trattamento economico accessorio dovrà essere più legato ai risultati e dovrà essere differenziato in base ai risultati raggiunti. Le Pubbliche Amministrazioni non potranno erogare le retribuzioni di risultato nel caso in cui non abbiano provveduto all’adozione dei sistemi di valutazione.


Riforma della contrattazione collettiva. Meno contratti di lavoro (attualmente una tornata contrattuale ne prevede più di 30) e il sistema contrattuale pubblico dovrà essere allineato

a quello privato. È prevista una riforma dell’Aran, che dovrà essere più autonoma, prevedendo un nuovo sistema di incompatibilità dei componenti dell’organo direttivo, ad esempio con cariche di rappresentanza sindacale.

Articolo tratto da http://www.ipasvi.it/pubblicazioni/ArchivioRiviste/Indici/files/864/attualità2.pdf

venerdì 22 agosto 2008

L’operatore socio sanitario e la documentazione informativa

L’operatore socio sanitario può documentare le attività che svolge?

La risposta alla domanda verrà formulata seguendo un percorso a tappe per chiarire in premessa i principi della responsabilità civile di tipo contrattuale ed extracontrattuale, dalle norme che guidano il rapporto tra infermiere e personale di supporto per giungere ad affrontare il tema della documentazione di attività infermieristiche da parte di personale di supporto.

In senso generale la Responsabilità può essere definita come la capacità e dovere di rispondere del proprio operato; in particolare la responsabilità professionale è l'insieme degli obblighi e doveri giuridici e morali di colui che è chiamato a rispondere in prima persona di un fatto o di un atto compiuto nell'esercizio delle proprie funzioni con piena autonomia decisionale.

Trattando il tema della responsabilità civile è necessario sapere che è una branca del diritto privato che si occupa della tutela degli interessi privati e della reintegrazione del diritto leso; l'elemento peculiare è infatti il risarcimento del danno che solitamente viene valutato in termini economici.

La responsabilità civile che si può configurare è sia di tipo contrattuale che extracontrattuale o aquiliana.
La responsabilità extracontrattuale si configura in relazione all'articolo 2043 del Codice Civile (cc) che recita: “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Il danno è una lesione di interesse che il soggetto subisce in conseguenza dell'altrui fatto ingiusto, suscettibile di una valutazione economica. Il danno risarcibile: emergente (diminuzione patrimoniale) o lucro cessante (mancato guadagno).
“Testo n°9638/2000 Corte Cassazione – Gli infermieri, così come i medici sono portatori di una posizione di GARANZIA nei confronti dei pazienti loro affidati ed hanno il preciso dovere di eseguire prontamente tutte le disposizioni necessarie alla tutela della salute dei malati”.
La posizione di garanzia è contrassegnata dal dovere giuridico incombente al soggetto, di provvedere alla tutela di un certo bene giuridico contro qualsivoglia pericolo atto a minacciarne l'integrità.
Dalla titolarità di tale posizione scaturisce l'obbligo per l'infermiere di attivarsi e di fare il tutto il possibile per la salvaguardia dell'interesse tutelato (la salute) ogni volta che egli percepisca il pericolo in cui il paziente versa, ma ciò senza che sia necessaria la previsione normativa volta a definire il contenuto della condotta dovuta, che viceversa sarà dettato dalle circostanze del singolo caso.
La posizione di Garanzia trova fondamento:
-nell'art. 2 della Costituzione, che ispirandosi al principio personalistico o del rispetto della persona umana nella sua totalità, esige nel riconoscere i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità, l'adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale;
-nell'art. 32 della Costituzione si esalta il diritto alla salute e quindi alla integrità psico-fisica e che ha condizionato e condiziona tra l'altro la stessa legislazione sanitaria;
-l'articolo 1 della Legge 833 del 1978 che istituisce il Servizio Sanitario Nazionale che è la completa ripetizione del dettato del 1°comma dell'articolo 32 della Costituzione;
-legge 251 del 2000 “Disciplina delle professioni sanitarie ….. Art. 1 Gli operatori delle professioni sanitarie……svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguarda delle salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell'assistenza”.
La responsabilità contrattuale si instaura quando ricorre la violazione di obblighi, il soggetto (in questo caso il professionista) non ha fatto ciò a cui era tenuto in forza di un precedente vincolo giuridico. Nell'ambito della responsabilità contrattuale in ambito sanitario si richiama il dictum di Cassazione 589 del 22 gennaio 1999 secondo cui:
-“Rapporto contrattuale di fatto o da contatto sociale” in cui si ammette che le obbligazione possano sorgere da rapporti contrattuali di fatto, nei casi in cui taluni soggetti entrano in contatto, senza che tale contatto riproduca le note ipotesi negoziali, e pur tuttavia ad esso si ricollegano obblighi di comportamento di varia natura, diretti e indiretti a garantire che siano tutelati gli interessi che sono emersi o sono esposti a pericolo in occasione del contatto sociale”;
-“La pur confermata assenza di un contratto, e quindi di un obbligo di prestazione in capo al sanitario dipendente nei confronti del paziente, non è in grado di neutralizzare la professionalità che qualifica ab origine l'opera di quest'ultimo, e che si traduce in obblighi di comportamento nei confronti di chi su tale professionalità ha fatto affidamento, entrando in “contatto” con lui”;
-“La responsabilità dell'ente gestore del servizio ospedaliero e quella del sanitario dipendente entrambe hanno radice nell'esecuzione non diligente o errata della prestazione sanitaria da parte del sanitario, per cui accertata la stessa, risulta contestualmente accertata la responsabilità a contenuto contrattuale di entrambi”
In particolare per quanto riguarda la responsabilità contrattuale come guida nell'integrazione del personale di supporto nelle attività infermieristiche negli articoli del Codice Civile:
Articolo 1228 Responsabilità per fatto degli ausiliari. Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro .
Articolo 2232 Esecuzione dell'Opera. Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti ed ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione.

Nel “contatto sociale” che si realizza l'utente si affida all'infermiere per l'assistenza generale infermieristica ed è l'infermiere che in forza del disposto del profilo (DM 739/94) per l'espletamento delle sue funzioni si avvale, ove necessario, del personale di supporto.
Ove necessario, indica la discrezionalità dell'infermiere in relazione alla complessità organizzativa e clinica nell'avvalersi del personale di supporto nel realizzare attività di assistenza generale.
In particolare secondo il Codice Deontologico dell'Infermiere:
- 4. Rapporti con la persona assistita 4.2 L'infermiere ascolta, informa, coinvolge la persona e valuta con la stessa i bisogni assistenziali, anche al fine di esplicitare il livello di assistenza garantito e consentire all'assistito di esprimere le proprie scelte;
- 4.7 L'infermiere garantisce la continuità assistenziale anche attraverso l'efficace gestione degli strumenti informativi;
- 5. Rapporti professionali con colleghi e altri operatori
-5.1 L'infermiere collabora con i colleghi e gli altri operatori, di cui riconosce e rispetta lo specifico apporto all'interno dell'èquipe. Nell'ambito delle proprie conoscenze, esperienze e ruolo professionale contribuisce allo sviluppo delle competenze assistenziali.
Rimanendo in tema di responsabilità contrattuale chi svolge funzioni di coordinamento ha l'obbligo/dovere di presidiare le attività di integrazione organizzativa e professionale del personale di supporto nelle attività infermieristiche provvedendo:
-esplicitare nell'unità operativa le attività che svolge il personale di supporto nell'ambito dell'assistenza generale infermieristica (il principio di garanzia fa si che sia obbligatorio fornire l'informazione su chi si prende cura dell'assistito nell'unità operativa, il personale infermieristico si avvale del personale di supporto nelle attività di…… e nelle stesso modo il principio di autonomia dell'utente);
-valutare il processo di inserimento all'interno dell'èquipe del personale di supporto in quanto le attività in collaborazione di assistenza possono essere affidate all'operatore socio sanitario solo se ne è accertata la formazione, addestramento, abilità ed esperienza nell'esecuzione;
-accertare (verificare che venga eseguita) l'integrazione nell'assistenza affinché non vi siano attribuzioni inopportune di attività;
In relazione alla possibilità che l'Operatore Socio Sanitario possa documentare l'attività svolta è opportuno fare un'analisi delle norme che ne disciplinano il profilo e la formazione edil contratto collettivo nazionale.

L'Accordo Conferenza Stato Regioni del 22 Febbraio 2001 “Disciplina del Profilo Professionale di Operatore Socio Sanitario e relativo ordinamento didattico” poi la Deliberazione Giunta Regionale n°986 del 5/06/01“Attuazione delle linee guida di cui alla delibera di Giunta Regionale 1404/200 e recepimento dell'Accordo sancito in Conferenza Stato Regioni in relazione al profilo di OSS e approvazione del modello regionale di formazione iniziale per il conseguimento della qualifica di OSS” indicano all'interno della formazione iniziale:
Modulo di Base Obiettivi:
-Utilizzare i principali strumenti informativi di base in relazione alle diverse funzioni dell'attività professionale e sapersi orientare nell'offerta formativa e lavorativa;
Modulo Professionalizzante Obiettivi:
-Riconoscere e classificare i bisogni e interpretare le problematiche assistenziali in relazione alle principali caratteristiche dell'utente o in situazioni di pericolo;
-Identificare tutti gli elementi necessari alla pianificazione dell'assistenza, collaborando con le diverse figure professionali preposte per la presa in carico del caso;
-Riconoscere le principali alterazioni delle funzioni vitali, al fine di attivare altre competenze e/o utilizzare tecniche comuni di primo intervento
Area di Attività “Presa in carico del caso”
UFC 1.01 Raccogliere dati sull'assistito utili per la definizione del piano di intervento, anche utilizzando strumenti informativi specifici
Competenze:
-Leggere e saper compilare gli strumenti informativi specifici per rappresentare i dati raccolti, per quanto di propria competenza
-Organizzare la rilevazione dei dati e l'osservazione finalizzata
-Individuare, riconoscere e selezionare i dati significativi
-Codificare i dati e le informazioni in modo chiaro e sintetico
Area di Attività “Realizzazione di attività operative di assistenza di base”
Competenze:
-Assistere l'utente nella mobilità
-Assistere nella preparazione e assunzione di cibi
-Assistere nell'igiene personale
Area di Attività “Realizzazione di semplici operazioni in collaborazione con il personale sanitario a supporto dell'assistenza diretta”
Competenze:
-Effettuare semplici medicazioni o cambio delle stesse, secondo protocollo assegnato, e supportare il personale competente nelle prestazioni sanitarie quando richiesto;
-In sostituzione e appoggio dei familiari e su indicazione del personale preposto, aiutare per la corretta assunzione di farmaci prescritti e per il corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso, nonché aiutare nelle preparazione alle prestazioni sanitarie, secondo quanto richiesto dal contesto operativo
-Rilevare la pressione arteriosa, la temperatura corporea e utilizzare l'apparecchio aerosol
-Assistere nelle escrezioni
-Controllare i caratteri fisiopatologici degli escreti
-Osservare, riconoscere e riferire alcuni dei più comuni sintomi di allarme che l'utente può presentare;
-Utilizzare specifici protocolli per mantenere la sicurezza dell'utente, riducendo al massimo il rischio

Code contrattuali contenute nel contratto integrativo del 2001 del comparto sanità,categoria Bs:
“ OSS svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario in servizi di tipo socioassistenziale e sociosanitario residenziale e non residenziale, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente. Svolge la sua attività su indicazione – ciascuna secondo le proprie competenze – dagli operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria ea quella sociale, ed in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale……..”

A conclusione dell'analisi è possibile indicare le seguenti linee comportamentali:

a) L'assegnazione di compiti di assistenza diretta e l'accertamento dell'esecuzione degli stessi da parte del personale di supporto è responsabilità dell'infermiere. Assegnazione e accertamento dell'esecuzione del compito affidato significano:
-fornire direttive e spiegazioni chiare su come il compito deve essere realizzato;
-monitorare l'esecuzione del compito per assicurare l'adesione agli standard qualitativo assistenziali definiti dalle procedure e dalla legislazione;
-valutare se intervenire rispetto all'esecuzione del compito;
-assicurare una documentazione sullo svolgimento del compito;

b) L'agire dell'infermiere, in relazione al personale di supporto, si configura con la prescrizione dell'atto. Come decisione in senso autonomo nel far eseguire quell'atto in relazione ad una valutazione delle complessità assistenziale e organizzativa (strutturale, ambientale, logistica e di risorse a disposizione sia in senso strumentale che umane).

c)L'operato del personale di supportosi configura secondo tre modalità:
-Esecuzione di compiti rivolti all'ambiente (per esempio sistemazione di biancheria);
-Collaborazione in attività rivolte all'utente/paziente con prescrizione e partecipazione diretta dell'infermiere;
-Esecuzione di attività rivolte all'utente/paziente con prescrizione dell'infermiere e sotto il suo controllo.

Pertanto, ribadita la responsabilità dell'infermiere nell'assegnazione e accertamento delle attività svolte dal personale di supporto, l'attestazione delle attività effettuate dal personale Oss rivolte all'utente, per cui non sia prevista la partecipazione diretta dell'infermiere, deve seguire le regole sotto indicate:

-del risultato delle attività di natura alberghiera prescritte dall'infermiere (supporto nella mobilità, aiuto nell'igiene, sostegno e supporto nell'alimentazione,sostengo e supporto nell'eliminazione intestinale e urinaria)deve esserne attestata l'esecuzione da parte del personale di supporto negli strumenti informativi in uso nel contesto organizzativo;

-del risultato delle attività di assistenza diretta prescritte dall'infermiere (raccolta escreti e secreti, osservazione ferite/lesioni da decubito, piccole medicazioni, rilevazione parametri antropometrici, utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso) deve esserne attestata l'esecuzione da parte del personale OSS sugli strumenti informativi in uso ed a sua volta “validato” con firma da parte dell'infermiere. La validità giuridica del dato porta a conclusione il processo di prescrizione e di controllo.

Scarica un esempio di modello di scheda alberghiera per documentare parte attività personale di supporto: mod_scheda_alb.xls.


Dr.ssa Rosa Gaudio e Dr. Cristiano Pelati

sabato 19 luglio 2008

ASSENZA PER MALATTIA


DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria
(GU n. 147 del 25-6-2008 - Suppl. Ordinario n.152)
…omissis…
Capo II
Contenimento della spesa per il pubblico impiego
…omissis…
Art. 71.
Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio.
Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.
I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di
bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio.
Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.
2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.
3. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative.
Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, è dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.
4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni.
Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa.
Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.
…omissis….

giovedì 17 luglio 2008

INFERMIERI ELIBERA PROFESSIONE?

Infermiere e Libera Professione: quali opportunità?

L’esercizio libero professionale degli infermieri non ha ancora raggiunto livelli
congruenti con l’evoluzione più generale della professione infermieristica .
Perché?
1.Carenza di momenti specifici di approfondimento sulla libera professione dal punto di vista
a) professionale
b) fiscale ed imprenditoriale
nell’ambito della formazione di base ?

Perché?
2. La difficoltà di coniugare i contenuti professionali con
a) le norme fiscali
b) Le norme previdenziali
in costante evoluzione ?

Negli ultimi dieci anni, a livello internazionale, sempre più infermieri esercitano in
REGIME AUTONOMO
Ampiezza del fenomeno
In Italia,dopo una fase di grande mobilità, ci siamo attestati su circa 10.000 infermieri liberi professionisti (325.000 iscritti all’Albo).

I liberi professionisti:
distribuzione per sesso 27% UOMINI 73% DONNE

I liberi professionisti:
distribuzione geografica
54,6% NORD
19,6% CENTRO
25,8% SUD




Tipologie ORGANIZZATIVE

• Dal punto di vista giuridico e organizzativo l’esercizio della libera professione
infermieristica ha assunto configurazioni assai diverse, sia in ragione delle
oggettive condizioni di mercato sia delle scelte strategiche e imprenditoriali che
ogni singolo professionista ha inteso realizzare

Le formule più utilizzate• Lavoro autonomo individuale,
• Lavoro autonomo nell’ambito di una associazione tra professionisti (studio associato),
• Lavoro autonomo all’interno di formule associative più forti e complesse
(cooperative socali)

Altre modalità• Società tra professionisti,
• Ambulatorio infermieristico

Dall’assistenza per mansioni all’assistenza
personalizzata
• Il libero professionista non può lavorare per mansioni, (non può delegare)
• Registra le proprie attività
• Pianifica l’assistenza
• Mantiene i rapporti con gli altri professionisti

In Italia, pur essendo la libera professione infermieristica giuridicamente legittimata, non ha avuto molto seguito.
Ancora oggi è molto forte la cultura del posto fisso di lavoro subordinato,
rispetto alla cultura del lavoro autonomo

Quali sono i principali motivi?
L’aspettativa diffusa di esercitare l’attività come dipendenti di un ente;
La formazione orientata verso il lavoro in corsia;Considerarsi professionisti
ma non imprenditori;La stessa collocazione delle sedi formative all’interno degli
ospedali ha fatto si che le stesse, formassero bravi professionisti/dipendenti;
Scarsa tutela normativa previdenziale.
IL NUOVO SCENARIO
• Riduzione delle degenze ospedaliere;
• Decentramento della sanità del territorio;
• Aumento della presa di coscienza da parte dei cittadini/consumatori;
•Cambiamento della domanda di salute;
•Il progresso delle conoscenze e delle competenze nel campo dell’assistenza infermieristica.

IN PROSPETTIVA
La libera professione infermieristica è destinata a crescere.
La realizzazione di nuovi progetti professionali, e nuovi modelli
organizzativi, l’elaborazione degli indicatori di qualità ne faciliteranno lo sviluppo
I NUOVI PROGETTI DELLA PROFESSIONE

LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA PER GLI INFERMIERI
DIPENDENTI DEL S.S.N.
Dalle prestazioni aggiuntive alla…
L’INFERMIERE DI FAMIGLIA

LE CURE INFERMIRISTICHE COMPLEMENTARI

L’INFERMIERE INFORMATORE SCIENTIFICO

L’INFERMIERE ESPERTO IN MEDICINA LEGALE

Unitamente alle recenti tutele previdenziali legali ed assicurative,
implementeranno sempre di più il numero degli infermieri libero professionisti.

I NUOVI PROGETTI
Questa forma di attività se opportunamente monitorata può rivelarsi la carta decisiva
per l’affermazione della vera immagine della professione infermieristica.
“La libera professione infermieristica nel nuovo contestonormativo”
DISCIPLINA del LAVORO DIPENDENTE:
Articoli 2094 e seguenti del codice civile.
Principio generale:
􀂾 un lavoratore subordinato può svolgere altra attività retribuita
􀂾 non deve violare il “divieto di concorrenza”(articolo 2105 c.c.)
“La libera professione infermieristica nel nuovo contestonormativo”
DISCIPLINA COMPATIBILITA’ tra LAVORO DIPENDENTE e PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI:
diversa a seconda che:
􀂾 rapporto di lavoro principale = PUBBLICO
􀂾 rapporto di lavoro principale = PRIVATO
“La libera professione infermieristica nel nuovo contesto normativo”
INFERMIERE DIPENDENTE PUBBLICO
Regimi in ordine cronologico:
1. Regime generale d’incompatibilità
2. Regime d’incompatibilità – esclusione per i contratti part-time
3. Regime dell’autorizzazione

1. REGIME GENERALE D’INCOMPATIBILITA’
(articolo 60 del T.U. 10.01.1957)
Assoluta incompatibilità
“L’impiegato non può esercitare il commercio,l’industria, ne’ alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite ai fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all’uopo intervenuta l’autorizzazione del ministro competente”

2. REGIME D’INCOMPATIBILITA’
esclusione per il part-time.
(art.1 legge 662/1996 e art.58 del D.Lgs. n.29/1993– modificato dal D.Lgs.n.80/1998)
Regola generale: INCOMPATIBILITA’ (sia degliincarichi conferiti da soggetti pubblici che degli incarichi conferiti da soggetti privati)
Eccezione: PART-TIME (nr. ore almeno pari alla metà di quelle ordinarie)

PART-TIME: il pubblico dipendente che intende dedicarsi ad un secondo lavoro, autonomo o subordinato, ha l’obbligo d’instaurare con l’amministrazione di appartenenza un lavoro a tempo parziale, che preveda la riduzione del
numero ore almeno pari alla metà di quelle ordinarie.
DIRIGENTI: permane il divieto – incompatibilità assoluta
Divieto: resta confermato il divieto d’intrattenere due rapporti d’impiego di lavoro subordinato con la pubblica amministrazione

3. REGIME Dell’AUTORIZZAZIONE
(T.U. emanato col D.Lgs. N. 165 del 30 marzo 2001)
Regola generale: viene confermata (mediante rinvio normativo), la regola della incompatibilità, con esclusione dei contratti part time
Viene introdotto il SISTEMA AUTORIZZATORIO.

AUTORIZZAZIONE􀀹
I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza
􀀹Le amministrazioni pubbliche non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi
INFERMIERE DIPENDENTE PUBBLICO
Può svolgere una seconda attività:
A. di lavoro dipendente,
B. di lavoro autonomo (anche con apertura di P. IVA)
In entrambi i casi dovrà:
1. Instaurare con l’amministrazione d’appartenenza un rapporto di lavoro a tempo parziale (con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno)
2. Richiedere l’autorizzazione all’amministrazione d’appartenenza.

INFERMIERE DIPENDENTE da datore di lavoro privato
E’ applicabile la normativa generale del codice civile:
􀂃 “Un prestatore di lavoro subordinato può svolgere altra attività retribuita (sia di lavoro dipendente,sia di lavoro autonomo con P.IVA);
􀂃 Non deve violare il divieto di “concorrenza” art.2105 c.c.

L’ INFERMIERE DIPENDENTE da datore di lavoro privato
􀂉 Non può “trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con l’imprenditore”
􀂉 La seconda attività esercitata non dovrà pregiudicare il rendimento del lavoratore nell’attività primaria

CARENZA di PERSONALE nelle STRUTTURE SANITARIE
D.Lgs. N. 402 del 12.11.2001 convertito con legge n.1 dell’8.01.2002
ASL e aziende ospedaliere possono remunerare ai propri dipendenti prestazioni libero aggiuntive rispetto a quelle proprie del rapporto di dipendenza.
Tipologie di rapporti di lavoro
LAVORO DIPENDENTE
PRIVATO
PUBBLICO
COOPERATIVA SOCIALE
STUDIO PROFESSIONALE
LIBERA PROFESSIONE FORMA INDIVIDUALE
FORMA ASSOCIATA P. I.V.A.
CO.CO.CO
PROGETTI
SOCIETA’ PROFESSIONALE
Salvatore Santo
Tipologie di rapporti di lavoro
DIPENDENTE
PUBBLICO
ESCLUSIVITA’ DI RAPPORTO(incompatibilità)
Art. 60 T.U. 10 gennaio 1957
D.Lgs 29/1993
D.Lgs 80/1998
D.Lgs 165/2001
DIPENDENTE PUBBLICO APERTURE ??????????????
permesso
-Collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili
-Utilizzazione economica di opere di ingegno e invenzioni industriali
-Partecipazione a convegni e seminari
-Incarichi con solo rimborso spese documentate
-Incarichi in aspettativa, comando o fuori ruolo
-Incarichi sindacali (distacco o aspettativa non retribuita)

Tipologie di rapporti di lavoro
DIPENDENTE
PUBBLICO
APERTURE Legge 1 del 8/1/2002 APERTURE
Part – time max 50%
NO concorrenza
Possibilità di svolgere attività libero – professionale all’interno delle strutture
aziendali
Prestazioni aggiuntive
Tipologie di rapporti di lavoro
DIPENDENTE
PRIVATO Possibilità di svolgere attività libero – professionale:
-non in concorrenza con l’attività del datore di lavoro
-Non pregiudichi il rendimento sul lavoro nell’attività primaria

Settori innovativi
• TERZO SETTORE
• INFORMATORI SCIENTIFICI
• PERITI DEL TRIBUNALE
• SERVIZI SANITARI AEROPORTUALI
• ASSICURAZIONI
• CERTIFICAZIONI DI QUALITA’
• CURE COMPLEMENTARI
• AMBULATORI
• DOCENZA
• …………..
Articolo tratto da pubblicazione svolta a Varese 01 dicembre 2006,da Salvatore Santo.

PERMESSI RETRIBUITI

REGOLAMENTO IN MATERIA DI PERMESSI RETRIBUITI EX ART. 21 COMMA 2 DEL CCNL COMPARTO 95 Art 1 Principi Generali Il presente regolamento, concertato con la RSU e le OO.SS. in data 10 maggio 2006, disciplina la materia dei permessi retribuiti previsti dall’art 21 comma 2 del CCNL Comparto 95 che testualmente recita “a domanda del dipendente possono essere concessi, nell’anno, tre giorni di permesso retribuito per particolari motivi personali o familiari debitamente documentati, compresa la nascita di figli”. Il CCNL Comparto del 7.04.99 all’art 41 recita “i permessi retribuiti, ai sensi dell’art 21, comma 2 del CCNL. 1.09.95 possono essere goduti in misura frazionata non superiore a n°18 ore complessive. La particolarità dei motivi, cui la normativa contrattuale subordina la concessione dei permessi discende dalla natura del motivo addotto unitamente all’impossibilità di effettuare la prestazione o di svolgere l’attività oggetto del permesso in orari diversi da quelli di servizio. Si considerano rientranti nei particolari motivi personali e familiari le fattispecie di seguito indicate: Art2 . Permessi personali, familiari e modalità di fruizione Motivi personali Modalità di fruizione Nascita figli Fruizione a giornate intere. Se l’evento cade in un giorno festivo i tre giorni decorrono dal primo giorno successivo non festivo. Prestazioni sanitarie del dipendente (visite specialistiche, prestazioni sanitarie specialistiche strumentali e di laboratorio, cure odontoiatriche ) fruizione a ore Prestazioni di riabilitazione del dipendente dietro apposita prescrizione medica fruizione ad ore l’effettuazione di testimonianze per fatti non d’ufficio, fruizione ad ore l’assenza motivata per gravi calamità naturali che rendono oggettivamente impossibile il raggiungimento della sede di servizio, fatti salvi, in questi eventi, i provvedimenti di emergenza diversi più favorevoli disposti dalle competenti autorità Fruizione ad ore/giornata Visita INAIL a seguito di infortunio Fruizione ad ore Visita medico collegiale per accertamento idoneità al lavoro Fruizione ad ore Permessi per donatori di sangue disciplinati dall’art.1 della legge 13.07.1967, n. 584 come sostituito dall’art.13 della legge 4.05.1990 n. 107 CCNL/2004 art.23 comma 2 Permessi per i donatori di midollo osseo CCNL/2004 art.23 comma 2 disciplinati dall’art 5 comma 1 della legge 6.03.2001 n. 52 Fruizione a giornata Fruizione a giornata Permessi connessi alle attività di Protezione CivileCCNL/95 art.21 comma 8 disciplinati dalla legge 266 del 11.08.1991 nonché dal regolamento approvato con DPR 21.09.1994 n. 613. Fruizione a giornate Motivi Familiari Funerale dei parenti in linea collaterale di 3° grado ( lo zio o la zia ed il nipote da fratello o sorella). Fruizione ad ore/giornate Assistenza al coniuge o al convivente ed a parenti in linea retta fino al secondo grado e degli affini entro il 1° grado ricoverati in strutture ospedaliere Fruizione a giornate Assistenza ai figli minori di età fino ai 12 anni, per malattia risultante da certificazione medica e vaccinazioni degli stessi; fruizione a giornate/ore * Prestazioni sanitarie specialistiche del coniuge, convivente e dei parenti in linea retta entro il 2° grado e degli affini entro il 1° grado (visite specialistiche, prestazioni specialistiche strumentali e di laboratorio, cure odontoiatriche, trattamenti fisioterapici Fruizione ad ore Inserimento del figlio all’asilo nido Fruizione ad ore/giornata Inserimento del figlio alla scuola materna Fruizione ad ore/giornata Colloquio con gli insegnanti Fruizione ad ore *Se fruito ad ore si copre fino al dovuto giornaliero Si precisa che sono - parenti in Linea retta: 1° grado: genitori e figli 2° grado: nonni e nipoti - Affini di 1° grado: Suoceri Art.3 Modalità’ di richiesta e di fruizione dei permessi Per le fattispecie sopra descritte il dipendente dovrà formulare la richiesta sull’apposita modulistica che dovrà essere indirizzata al responsabile dell’Unità Operativa Servizio o Ufficio di appartenenza del dipendente che, compatibilmente a comprovate esigenze di servizio, autorizzerà il permesso dopo avere valutato se la motivazione per la quale viene richiesto il permesso rientra tra le fattispecie previste dal presente regolamento. Detti permessi, potranno essere fruiti ad ore o a giornate intere in relazione alle fattispecie sopra individuate. Il permesso fruito ad ore sarà riconosciuto in relazione all’effettiva durata della prestazione, all’ubicazione della struttura /sede dove si è svolta la prestazione e fino alla concorrenza del dovuto giornaliero. Il dipendente, ai fini del riconoscimento del permesso, è tenuto a produrre idonea documentazione giustificativa che certifichi l’effettuazione della prestazione. Per la partecipazione al funerale dei parenti di cui alla fattispecie sopra descritta è tenuta valida l’autocertificazione. In caso di mancata o insufficiente documentazione giustificativa, l’assenza verrà coperta attraverso l’istituto contrattuale delle ferie o del recupero ore. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ALTRI PERMESSI RETRIBUITI Ai fini di una maggior completezza di informazione, si elencano gli ulteriori permessi retribuiti previsti dai CCNL del Comparto vigenti: Partecipazione a concorsi od esami - limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove - o per aggiornamento professionale facoltativo comunque connesso all’attività di servizio giorni 8 all’anno CCNL/95 art.21 comma 1 Lutti per coniuge, convivente, parenti entro il 2 grado ed affini entro il 1 grado giorni 3 consecutivi per evento CCNL/95 art.21 comma 1. Se l’evento cade in un giorno festivo i tre giorni decorrono dal primo giorno successivo non festivo. Matrimonio 15 giorni consecutivi che possono essere richiesti anche entro i trenta gg. successivi all’evento CCNL/95 art.21 comma 3 eCCNL/2001 art.16 comma 3 Documentata grave infermità del coniuge anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica del dipendente giorni 3 all’anno art 4 comma 1 Legge 8.03.2000 n. 53 art 1 comma 1 DPCM 21.07.2000 n. 278 Controlli prenatali: le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici o visite specialistiche secondo le modalità previste dall’art.14 del D.Lgs. n.151/2001 CONGEDI PER MALATTIA DEL FIGLIO: Congedo retribuito dei genitori per malattia del figlio: Alle lavoratrici e ai lavoratori alternativamente sono riconosciuti 30 gg. di congedo retribuito per ciascuno anno di età del bambino fino al compimento del terzo anno di vita, computati complessivamente per entrambi i genitori CCNL/2001 art.17 Congedo non retribuito: ciascun genitore, alternativamente, ha diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.. Decreto Legislativo n.151/2001

Iniezioni intramuscolari


tratto da appunti universitari per scopo didattico
Iniezioni int
ramuscolari

Preparazione del farmaco
Generale, la scelta dell’ago per aspirare il farmaco dovrebbe avere un calibro variabile tra i 21 e 23 G.
Dopo l’aspirazione del farmaco l’ago deve essere cambiato per evitare di iniettare al paziente corpi estranei eventualmente intrappolati.

Iniezioni intramuscolari

• Tendono ad essere utilizzate per somministrare farmaci che richiedono un assorbimento relativamente rapido, ma con una azione ragionevolmente prolungata
• Costituiscono una delle più importanti vie di somministrazione

Sedi

• La scelta della sede è influenzata dall’età del paziente, dal farmaco da iniettare, dal volume del farmaco e dalle condizioni generali del paziente:
Deltoidea
Dorsogluteale
Rettofemorale
Vastolaterale
ventrogluteale

Sede deltoidea
•Devono essere effettuate nella parte più compatta del muscolo;

Il volume (0,5 —2 ml) e il numero delle iniezione deve essere limitato;

•Indicata soprattutto per iniettare vaccini .






Dorsogluteale

• Sede tradizionalmente più utlizzata

• Le Complicanze possono essere dovute alla
presenza nella zona di grossi nervi e vasi:

Sciatico
Arteria giuteaie superiore

• Il volume massimo consigliato deve essere
inferiore ai 4 ml.



Vastolaterale
Al fine di individuare l’area da pungere occorre
considerare il terzo medio laterale della coscia
compreso, tra il grande trocantere del femore e
il condilo femorale laterale del ginocchio;

Vantaggi: facile accesso scarsità di grossi vasi
o strutture nervose;

Il volume massimo consigliato deve essere inferiore ai 5ml






Rettofemorale

• Questa sede è localizzata a metà tra la rotula e lacresta iliaca superiore sulla medio anterioredella coscia.

• Questa sede ha lo svantaggio di provocare considerevole dolore

• Il volume massimo consigliato è inferiore ai 5 ml






Ventrogluteale

È considerata da molti la prima scelta (proposta nel 1954 da Hochstetter) è localizzabile ponendo il palmo della mano dominante sul grande

trocantere il dito medioverso la cresta iliaca, mentre l’indice è angolato verso la spina
iliaca.

• L’iniezione è praticata nel centro del triangolo.

• Volume consigliato:
Da2a5ml


Raccomandazioni cliniche
  • Applicare regola 6 g .
  • Detergere con soluzione alcolica.
  • Usare ago sottile 21 o 23 g .
  • Cambiare l’ago dopo la composizione del farmaco.
  • Indossare i guanti se in sede preparazione ospedaliera.
  • Usare un ago di lunghezza adeguata per assicurarsi che il farmaco si depositi all’interno del muscolo.
  • Usare la tecnica del tratto Z.
  • Aspirare per verificare la presenza di sangue.
  • Iniettare senza superare 1 ml ogni 10 secondi.
  • Usare la ventrogluteale come prima scelta, salvo controindicazioni.
  • Estrarre rapidamente l’ago.
  • Non massaggiare ma tamponare.
  • Fare assumere la posizione idonea (decubito laterale).
  • Riporre l’ago in modo sicuro senza rincappucciare.
  • Osservare e valutare la sede.

mercoledì 16 luglio 2008

Ordine di servizio


COME FUNZIONA L'ORDINE DI SERVIZIO

1-Deve essere scritto (CCNL 01.09.95 Art.28): in giurisprudenza le comunicazioni che possiedono valore sono scritte. L'ordine di servizio, che è un'ingiunzione al dipendente di violare le norme contrattuali, deve essere scritto anche per tutela sia del dipendente stesso che dell'azienda. Tale tutela non è presente se viene emesso verbalmente.

2-Deve pervenire per tempo: e quindi in anticipo al lavoratore presso la sede lavorativa. Il lavoratore non è tenuto a farsi reperire al proprio domicilio, né telefonicamente né con altri sistemi, tranne nel caso della pronta disponibilità (Art. 7 CCNLI 20.09.01).

3-Deve essere motivato: nell'ordine di servizio deve apparire la motivazione per la quale è stato emesso, a garanzia della liceità dello stesso.

4-Deve essere uno strumento eccezionale: altrimenti diverrebbe straordinario programmato, espressamente vietato dalla normativa in vigore (CCNL 07.04.99 Art.34 comma 1). La copertura dei turni deve essere garantita sulla base dei criteri organizzativi certi e con personale sufficiente per evitare disservizi dovuti ad imprevisti. Se vi è carenza d'organico dovuta a motivi contingenti, la Direzione può organizzare i turni utilizzando l'istituto contrattuale della pronta disponibilità.

5-Non deve sovrapporsi ad altri istituti contrattuali già previsti: non può essere utilizzato per il richiamo in servizio "oggi per oggi", in quanto si cade nell'istituto della pronta disponibilità. In questo caso, se il dipendente si rifiuta di adempiere l’ordine di servizio, non possono essere prese sanzioni disciplinari nei suoi confronti. Inoltre il codice deontologico prevede per il personale infermieristico l'obbligo di presentarsi in servizio solo in caso di calamità pubblica. In caso di richiamo in servizio "oggi per domani", il ricorso all'ordine di servizio può essere legittimo, a patto che si rispettino una serie di vincoli. Infine esiste anche una sentenza della Corte Costituzionale che sancisce il diritto del dipendente a potersi organizzare e programmare la propria vita privata.

In caso di prolungamento dell'orario di servizio il dipendente è costretto a rimanervici fino all'arrivo della sostituzione (art.10 codice deontologico dell'infermiere e art.593 del C.P.); ma spetta al dirigente autorizzarlo (CCNL07.04.99 Art.34 comma 2) e, quindi, nel caso di più infermieri presenti, decidere e segnalare chi dovrà fermarsi in servizio.

In caso di sospensione o interruzione delle ferie (art.19 CCNL), è necessario l'ordine di servizio, ma il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire almeno 15 giorni di congedo nel periodo estivo ai dipendenti che ne facciano richiesta e la fruizione del congedo ordinario (ferie) entro l'anno solare, al massimo, in caso di comprovata necessità di servizio entro i sei mesi successivi (!!!).

6-Deve essere firmato dal dirigente responsabile in modo che si assuma la responsabilità dell'atto amministrativo.

7-Non esiste un limite numerico di ordini di servizio effettuabili.

8-Deve recare la data di emissione.

9-Deve contenere le azioni che si ordinano di eseguire al dipendente.

Alla luce della normativa vigente, la maggior parte degli ordini di servizio emessi dall'amministrazione di quest’azienda non sono conformi alla legge, quindi sono da considerarsi nulli. I dipendenti che non ottemperino agli ordini di servizio che non presentano le caratteristiche sopra citate non possono incorrere in alcuna sanzione né disciplinare né penale, anzi, parrebbero esserci gli estremi per una denuncia per illecito amministrativo e abuso di potere.

Si ribadisce, inoltre, che l'ordine di servizio non implica alcuna conseguenza negativa sul curriculum professionale, né alcuna penalizzazione nelle valutazioni di merito per i lavoratori che vi ottemperino correttamente. L'ordine di servizio, pertanto, può essere richiesto dal dipendente ogni qualvolta ritenuto necessario a garanzia e salvaguardia dei propri diritti.

NORMATIVA INERENTE ALL'ORDINE DI SERVIZIO

CCNL 01.09.95

Art.28

3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare:

h. eseguire le disposizioni inerenti all’espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartite dai superiori. Se ritiene che la disposizione sia palesemente illegittima, il dipendente è tenuto a farne immediata e motivata contestazione a chi l'ha impartita, dichiarandone le ragioni; se la disposizione è rinnovata, per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione; salvo che la disposizione stessa sia vietata dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo.

Art.18

1. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico...

2. La distribuzione dell'orario di lavoro è improntata ai seguenti criteri di flessibilità, tenuto conto che diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro possono anche coesistere:

a) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile dell'organizzazione del lavoro e dei servizi, in funzione di un'organica distribuzione dei carichi di lavoro;

c) orario di lavoro articolato (...) con il ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali ed annuali con orari superiori o inferiori alle 36 ore settimanali, nel rispetto del monte ore;

e) priorità nell'impiego flessibile, purché compatibile con l'organizzazione del lavoro delle strutture, per i dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11.08.91 N.266.

Art.19

8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle esigenze del dipendente.

9. (...) la fruizione delle ferie dovrà avvenire (...) assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno 15 giorni continuativi di ferie nel periodo 1 giugno - 30 settembre.

10. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché dell'indennità di missione per la durata dei medesimi viaggi. Il dipendente ha inoltre il diritto al rimborso delle spese anticipate e documentate per il periodo di ferie non goduto.

11. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.

Art.20

2. Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito di norma entro la settimana successiva, in giorno concordato fra il dipendente ed il dirigente responsabile della struttura, avuto riguardo delle esigenze di servizio.

3. Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato.

ART. 7 CCNLI 20.09.01

1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura nel

tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3.

2. All’inizio di ogni anno le aziende predispongono un piano annuale per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica, ai profili professionali necessari per l’erogazione delle prestazioni nei servizi e presidi individuati dal piano stesso ed agli aspetti organizzativi delle strutture.

6. Il servizio di p.d. va limitato ai turni notturni ed ai giorni festivi. Nel caso in cui esso cada in giorno festivo spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. La p.d. ha durata di 12 ore e dà diritto ad una indennità di L.40.000 per ogni 12 ore.

7. Due turni di p.d. sono prevedibili solo nei giorni festivi.

8. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata, i quali, comunque, non possono essere inferiori alle quattro ore, l’indennità è corrisposta proporzionalmente alla sua durata, maggiorata del 10%.

10. Di regola non potranno essere previste più di sei turni di p.d. al mese.

Codice penale

Art. 593

Abbandono di persone incapaci.

Codice deontologico dell'infermiere professionale

Art.10

L'infermiere non abbandona mai il posto di lavoro senza la certezza della sostituzione.

CCNL 07.04.99

Art.34

1. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro.

2. Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e devono essere preventivamente autorizzate dal dirigente responsabile. (...)

6. Le prestazioni di lavoro straordinario possono essere compensate a domanda del dipendente con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, nel mese successivo.

tratto dal sito http://www.infermierincazzati.com/Archivio.htm